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Attestato prestazione energetica APE

Attestato prestazione energetica (APE)

L' A.P.E. (prima delle modifiche del decreto 63/2013 veniva chiamato A.C.E.) è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E' uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A4 a G (scala di 10 lettere) le prestazioni energetiche degli edifici. Al momento dell' acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e chiarire sul reale valore degli edifici ad alto risparmio energetico. L' Attestato di Prestazione Energetica (APE) non va confuso con l' Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).

Siamo una società di ingegneria attiva nella realizzazione e certificazione di edifici ad alta efficienza energetica, se vuoi ottenere un APE puoi cliccare per certificare il tuo immobile

Scarica un Fac-simile dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Quando va fatta la certificazione?

Fac-simile di APE L'APE va realizzato dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione. Dal Gennaio 2012 negli annunci immobiliari vanno inseriti gli indici di prestazione energetica (valore in kWh/mq anno). Inoltre l'APE è tra i documenti utili ad ottenere il certificato di agibilità di un edificio.

Con la Legge 90/2013 è stato ulteriormente chiarito quando bisogna redigere l'Attestato, approfondisci su questa pagina tutti i casi in cui è obbligatorio fare l'attestato energetico

La validità di un APE è, nella maggior parte dei casi, 10 anni

Chi redige l'APE?

L'APE viene redatto da un "soggetto accreditato" chiamato certificatore energetico che ha competenze specifiche in materia di efficienza energetica applicata agli edifici. La formazione, la supervisione e l'accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali. Circa la metà delle Regioni italiane ancora non hanno adottato delle normative proprie, in questo caso la legge vigente è quella nazionale (D.Lgs. 192/05)

Il certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l'architetto, l'ingegnere ed il geometra. Il certificatore può essere considerata una nuova professione, vedi come diventare certificatore energetico

Il certificatore ha delle responsabilità civili e penali molto importanti

Come viene redatto?

Con l'ausilio di specifici software viene effettuata una analisi energetica dell'immobile, valutate le caratteristiche delle murature e degli infissi, le caratteristiche geometriche dell'immobile, la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. In seguito il Certificatore elabora i calcoli, compila il documento e rilascia la targa energetica che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. L' APE va conservato con il libretto della caldaia e consegnato al nuovo proprietario o al locatario

Il sopralluogo nell'immobile è obbligatorio

Quanto costa un APE?

Il costo di un certificato, come per altri servizi professionali, non è soggetto a tariffazione minima. Il prezzo di una certificazione energetica per un appartamento varia in media tra i 150€ ed i 250€ a seconda della città e delle caratteristiche dell'unità immobiliare. Per immobili diversi dagli appartamenti come ville, case a schiera, negozi, uffici, etc il costo è più alto

I consigli per ottenere un buon servizio (ed evitare truffe) ad un costo onesto sono:

  • Chiedere più preventivi valutando l'affidabilità del certificatore
  • Assicurarsi che nel preventivo siano compresi IVA, costi di spedizione, spese ed altri costi aggiuntivi
  • Diffidare da prezzi eccessivamente bassi
  • Diffidare da coloro che non effettuano il sopralluogo obbligatorio
  • Diffidare da intermediari che propongono un proprio tecnico ad un prezzo eccessivo

Se hai bisogno di un APE puoi contattarci direttamente tramite la pagina preventivi. La nostra offerta è limpida, semplice e senza sorprese: abbiamo un metodo standardizzato, senza intermediari che ci permette di offrire un servizio completo ed efficace ad un prezzo giusto

Perchè fare il certificato energetico?

L'APE è, come detto precedentemente, obbligatorio per legge. Le sue principali finalità sono:

  1. Strumento per valutare la convenienza economica dell'acquisto e della locazione di un immobile in relazione ai consumi energetici
  2. Strumento per consigliare degli interventi di riqualificazione energetica efficaci

Nonostante, per le costruzioni esistenti possa sembrare una mera pratica burocratica, l' APE è un documento che comporterà notevoli vantaggi nei prossimi anni. In particolare ci sarà:

  • Aumento del valore degli immobili caratterizzati da consumi energetici bassi al momento della vendita o dell'affitto
  • Incentivazione alla costruzione di edifici ad alto rendimento energetico e ristrutturazioni energetiche con evidenti miglioramenti del livello di inquinamento da anidride carbonica CO2

Differenza tra APE (attestato di prestazione energetica) e AQE (attestato di qualificazione energetica)

Una prima importante differenza sta nel soggetto che redige il documento: L' AQE può essere redatto dal progettista o dal direttore dei lavori, quindi da un tecnico abilitato che ha già avuto un ruolo nei lavori dell'immobile. Viene rilasciato dal costruttore e consegnato al comune insieme alle documentazioni per il rilascio della dichiarazione di fine lavori. L' APE invece va redatto da un Certificatore Abilitato ed indipendente

Seconda differenza sta nel fatto che nelll' AQE non è specificata la classe energetica dell'edifico. E' un documento che secondo il dlgs 311/06 doveva sostituire temporaneamente l' APE, in attesa che le regioni emettessero i decreti attuativi specifici

In generale oggi l' AQE è un documento meno utilizzato del passato, viene richiesto solamente in fase di "fine lavori" dal direttore dei lavori. Contattateci per maggiori informazioni

APE e firma digitale

L'attestato può essere firmato dal tecnico anche con la firma digitale, alcune Regioni utilizzano esclusivamente questo metodo per ricevere gli APE nel loro catasto energetico. I cittadini o i notai, per verificare la correttezza della firma digitale possono utiizzare questo link: Verifica firma digitale

La firma digitale ha completa validità legale e può sostituire la copia cartacea

Quando è obbligatorio redigere la Certificazione Energetica

I casi in cui bisogna affidare l'incarico di redigere un APE (Attestato di Prestazione Energetica) sono diversi e spesso poco chiari perchè oggetto di numerose modifiche normative negli ultimi anni.

Per un approfondimento esteso della normativa consiglio di leggere la Guida del Notariato.

La Certificazione Energetica è richiesta nei seguenti casi (aggiornamento Agosto 2017):

  1. Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
  2. Donazione: trasferimenti a titolo gratuito
  3. Affitto di edifici o singole unità immobiliari
  4. Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l'indice di prestazione energetica)
  5. Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori.
  6. Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro (pareti e tetti) dell'intero edificio.
  7. Edifici pubblici ed aperti al pubblico.
  8. Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.

L'attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell'immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc

Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 di ACE (attestato di certificazione energetica) non è necessario venga sostituito dall'APE (attestato di prestazione energetica). Mentre l'AQE (attestato di qualificazione energetica) non può sostituire l'APE

In caso di dubbi e domande scrivere direttamente in fondo alla pagina

1. Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)

Prima del trasferimento dell'immobile e comunque sin dal momento della trattativa, il proprietario deve, a sue spese, far redigere l'Attestato e mostrarlo all'acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l'APE andrà consegnato al nuovo proprietario

Nell'atto di vendita va apposta una specifica clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver ricevuto  le  informazioni  e  la documentazione,   comprensiva   dell’attestato,   in   ordine    alla prestazione  energetica  dell'immobile

Inoltre l'attestato di prestazione energetica (APE) deve essere allegato al contratto di vendita (art. 6 comma 3 del D.Lgs 192/05)

Le sanzioni per il proprietario inadempiente sono variabili tra i € 3000 ed i € 18000. E' stata eliminata la nullità dell'atto in caso di mancata allegazione

2. Donazione: trasferimenti a titolo gratuito (usufrutto, assegnazione alloggi, etc)

Nel D.Lgs 192/05 non si cita se in caso di trasferimento a titolo gratuito sia obbligatorio dotare l'immobile di APE ma secondo l'applicazione vigente (come indicato nello studio del Notariato), anche se non esistono specifiche sanzioni, bisogna dotare l'immobile di APE anche in caso di donazione.

In caso di eredità di un immobile, tra i documenti della successione non bisogna includere l'APE

3. Affitto di unità immobiliari

Nel nuovo contratto di locazione soggetto a registrazione va apposta una specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica. In caso di affitto di singole unità immobiliari l'APE può non essere allegato al contratto ma va comunque obbligatoriamente redatto

Come in caso di compravendita, il proprietario (locatario) deve mostrare l'attestato di prestazione energetica durante le fasi di contrattazione e consegnarlo all'affittuario al momento della registrazione del contratto

Le conseguenze sono particolarmente onerose, se non si ha l'APE al momento della registrazione del contratto di affitto si incorre in una sanzione da euro 1.000 a euro 4.000. Se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione è ridotta alla metà

I controlli e le sanzioni possono essere commissurate dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Da alcuni mesi al momento della registrazione allo sportello dell'Agenzia delle Entrate, gli impiegati richiedono di visionare l'APE

4. Annunci di vendita di unità immobiliari

Su annunci immobiliari di vendita ed affitto di immobili, con qualsiasi mezzo d'informazione, deve essere inserita la prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell'involucro e la classe energetica corrispondente. Approfondisci: Cosa scrivere nell'annuncio sulla prestazione energetica.

Quindi, affinchè l'annuncio contenga le informazioni in merito alle prestazioni energetiche, è necessario richiedere la redazione dell'attestato prima della pubblicazione. Le sanzioni per il responsabile dell'annuncio arrivano a 3000 euro. Approfondisci: Sanzioni Certificazione Energetica

5. Nuove costruzioni

La direttiva Europea e la legge nazionale sono molto severe sull'obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione di APE (Attestato di Prestazione Energetica). L'obiettivo è quello di controllare l'effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico. L'acquirente può tutelarsi ricevendo proprio l'APE prima dell'acquisto

La procedura prevede che al termine dei lavori, prima di richiedere il certificato di agibilità, il costruttore consegni al comune diversi documenti tra i quali anche l'APE. L'attestato deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle altre fasi di progettazione e realizzazione dell'edificio (non può essere il progettista o il direttore dei lavori)

La procedura va compiuta anche in caso di "ristrutturazioni importanti" (interventi su una superficie maggiore del 25% dell'involucro) e interventi di "demolizione-ricostruzione"

In seguito interventi edili che prevedano la consegna di PdC, SCIA o CILA è obbligatorio che il direttore dei lavori o un tecnico incaricato consegnino l'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) per la fase di collaudo e fine lavori

6. Ristrutturazione importante

Il concetto di "ristrutturazione importante" è una delle principali modifiche della L. 90/2013. Vengono considerati tali, interventi comunque denominati, che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'edificio.

I casi che rientrano in questa voce sono innumerevoli e potrebbero portare ad una sensibile modifica delle tecniche edilizie. Per fare un esempio ricadono in questo campo la maggior parte dei rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti, della verniciatura delle superfici esterne, etc. Anche interventi che ricadono nella categoria "manutenzione ordinaria" possono essere ricondotti, dal punto di vista della normativa energetica, alla "ristrutturazione importante".

Ad ogni "ristrutturazione importante" bisognerà dotare l'immobile di APE.

7. Edifici pubblici ed aperti al pubblico

In edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie maggiore di 250 mq bisogna realizzare l'Attestato di Prestazione Energetica (APE). La norma prevede che in tutti gli edifici aperti al pubblico di superficie superiore a 500 mq l'attestato venga affisso all'ingresso dell'edificio o in altro luogo ben visibile al pubblico. L'obbligo è previsto dall'art. 6 del D. Lgs 192/05

Anche le scuole, entro i limiti prima descritti, devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica (APE)

8. Contratti di gestione del clima in edifici pubblici

In caso di nuovi contratti o rinnovi relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici si dovrà dotare l'immobile o la singola unità immobiliare dell' Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Gestisci un immobile aperto al pubblico con superficie maggiore di 250 mq? Contattaci per sapere come stare in regola ed evitare le sanzioni

Se l'immobile è già dotato di ACE

Su questo punto la normativa è molto chiara: se un immobile è dotato di ACE (Attestato di Certificazione Energetica) in corso di validità (la validità si verifica nella prima pagina dell'attestato in alto a destra, sempre che siano stati regolarmente eseguiti tutti i controlli della caldaia), rilasciato prima dell'entrata in vigore del DL 63/2013, cioè in data 06.06.2013, non è necessario dotare l'immobile di APE

Ecco il testo di legge:

Art.6 comma 10 del D.Lgs 192/05: L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Casi di esclusione dell'APE

I casi in cui non bisogna dotare l'immobile di un APE sono individuati dall'art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall'appendice A del DM 26/06/2015

  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
  • edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  • i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale" purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile

Sanzioni

L' articolo 15 del D.Lgs 192/05 è stato completamente modificato con l'entrata in vigore del DL 90/2013. Questo articolo determina le sanzioni a cui i diversi soggetti incorrono nel caso non venga rispettata la normativa sulla prestazione energetica

Per il certificatore energetico

Un certificatore o professionista qualificato che esegue un attestato di prestazione energetica o una relazione tecnica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie della normativa vigente è punito con una sanzione variabile tra i 700 ed i 4200 euro. Le sanzioni vengono applicate dalle Regioni che hanno anche l'obbligo di comunicare l'inadempienza agli Ordini professionali.

Un certificatore o professionista qualificato che rilascia un APE o un AQE non veriterio, oltre a rischiare sanzioni penali, incorre nella sanzione pari all' 80% della parcella; inoltre l'autorità che applica questa sanzione deve avvertire il collegio professionale del certificatore per eventuali provvedimenti disciplinari (comma 3).

Va ricordato che le relazioni, l'APE, l'AQE, i controlli tecnici, etc sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000. Questo articolo prevede in caso di attestazioni false sanzioni gravi ed anche ipotesi di reato. E' importante quindi che le dichiarazioni rese dai tecnici siano veritiere.

Sanzioni in caso di vendita, di affitto ed annunci immobiliari

Gravi (in seguito alle modifiche del Decreto 63/2013 convertito con la Legge 90/2013) sono le sanzioni per proprietari, locatari o responsabili della vendita come le agenzie nel caso in cui al momento della contrattazione, vendita o affitto l'immobile non sia dotato di attestato di prestazione energetica.

  • Se l'immobile viene venduto senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro.
  • Se l'immobile viene affittato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1000 ed i 4000 euro.
  • Se l'annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3000 euro.

Approfondisci quando bisogna dotare l'immobile di attestato di prestazione energetica.

Inoltre chi ha pagato la sanzione amministrativa per non aver allegato l’Attestato di Prestazione Energetica ai contratti di compravendita o affitto degli immobili non è esentato dall’obbligo di farlo redigere e presentarlo

Per il direttore dei lavori

Il  direttore dei lavori, come descritto nell' Art 8, deve consegnare al comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori il certificato energetico e l'asseverazione per la conformità delle opere. Nel caso in cui non esegua questa prescrizione incorre nella sanzione variabile tra i 1000 ed i 6000 euro ed alla segnalazione al collegio professionale (comma 4). La sanzione viene applicata dal comune.

Per amministratore di condominio o proprietario di casa

Gli impianti di climatizzazione (come la caldaia per il riscaldamento) sono soggetti a operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.  Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, se non rispetta queste normative è soggetto ad una sanzione variabile tra i 500 ed i 3000 euro (comma 5).

Per il costruttore

Il costruttore (o il proprietario) che ha realizzato una nuova costruzione o una ristrutturazione importante e non realizza l'attestato di prestazione energetica incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro (comma 7).